Il primo comma dell'articolo 33 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' sostituito dal seguente: "I componenti del Consiglio superiore non possono far parte del Parlamento, dei consigli regionali, provinciali e comunali, della Corte costituzionale e del Governo". Al secondo comma dell'articolo 33 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non possono altresi' far parte di organi di gestione di unita' sanitarie locali, di comunita' montane o di consorzi, nonche' di consigli di amministrazione o di collegi sindacali di enti pubblici, di societa' commerciali e di banche".
Testo vigente dal 12 aprile 1990
