Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agsoto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agsoto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 14 febbraio 1956 al 22 dicembre 2008. 86 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Le note o fatture che siano rilasciate per gli atti economici per i quali l'imposta a norma della presente legge non si rende applicabile, perche' compresa nelle aliquote condensate di cui ai precedenti articoli 2 e 3, sono soggette all'imposta di bollo stabilita dall'art. 24 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni. Ove peraltro i detti documenti portino separato ad debito di spese di trasporto, di imballaggio o altro, limitatamente a tali addebiti e' dovuta l'imposta sull'entrata nella misura e nei modi normali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008 N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGSOTO 2008 N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-02-04;33~art8 · fonte del testo