Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agsoto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agsoto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 14 febbraio 1956 al 22 dicembre 2008. 297 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: L'imposta sull'entrata dovuta a norma dei precedenti articoli 1 e 2 si riscuote esclusivamente in modo virtuale a cura degli incaricati ed appaltatori dell'imposta di consumo, con la stessa bolletta rilasciata per la percezione dell'imposta di consumo. Gli incaricati ed appaltatori dell'imposta di consumo devono versare, in esenzione delle tasse relative di versamento e di attestazione ed altre spese postali, l'imposta riscossa, al netto dell'aggio ad essi spettante, entro il giorno successivo, non festivo, a quello in cui la riscossione si e' verificata, direttamente sul conto corrente postale dell'Ufficio del registro competente per territorio. Il 2 e il 16 di ogni mese gli stessi debbono trasmettere altresi' agli Uffici del registro competenti copie delle bollette rilasciate per la riscossione del tributo nella quindicina precedente. Nei casi in cui l'imposta di consumo venga corrisposta in abbonamento, l'imposta sull'entrata, limitatamente al consumo nel Comune ove ha sede la ditta abbonata, si corrisponde egualmente in abbonamento con le norme e nei modi previsti al titolo XXV del regolamento approvato con il regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, eccezion fatta per i Comuni con popolazione non superiore ai cinquemila abitanti, nei quali l'imposta sull'entrata sara' riscossa a cura degli incaricati ed appaltatori dell'imposta di consumo in modo virtuale alle stesse scadenze e con le bollette emesse per l'introito dell'imposta di consumo e versata all'Ufficio del registro nei modi e termini previsti dal precedente comma. Agli incaricati ed appaltatori delle imposte di consumo compete, per la riscossione dell'imposta sull'entrata a norma della presente legge, l'aggio nella misura prevista dall'art. 16, lettera D, del decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 89. I detti incaricati ed appaltatori sono solidalmente responsabili con i contribuenti tanto per l'imposta che per le relative pene pecuniarie in caso di mancato pagamento totale o parziale del tributo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008 N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGSOTO 2008 N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-02-04;33~art5 · fonte del testo