Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 14 febbraio 1956 al 22 dicembre 2008. 112 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: Per il bestiame bovino, ovino e suino, vivo, per il bestiame equino destinato alla immediata macellazione, e per i prodotti indicati all'art. 2, di estera provenienza, l'imposta sull'entrata, anziche' al momento in cui si verifica la importazione e' dovuta successivamente in base alle modalita' stabilite dai precedenti articoli 1, 2, e 3. Per le importazioni dall'estero delle pelli bovine, equine ed ovine, non conciate, ancorche' salate, escluse le pelli ovine destinate ad uso pellicceria, l'imposta e' dovuta una volta tanto nella misura del 5 per cento del valore determinato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762, ed e' comprensiva di quella afferente i successivi passaggi delle dette pelli.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008 N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGSOTO 2008 N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-02-04;33~art6 · fonte del testo