Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 novembre 2007 al 26 marzo 2021. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 193.
Abrogato dal 24 novembre 2007
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 novembre 2007 al 26 marzo 2021. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 193.
Abrogato dal 24 novembre 2007
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), sollevata, in riferim…
Art. 3 cost. · Art. 2 Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande · Art. 8 Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande · Art. 14 Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
5 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2003 al 24 novembre 2007. 117 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'esercizio di stabilimenti, laboratori di produzione, preparazione e confezionamento, nonche' di depositi al l'ingrosso di sostanze alimentari, e' subordinato ad autorizzazione sanitaria. Il rilascio di tale autorizzazione e' condizionato dall'accertamento dei requisiti igienico-sanitari, sia di impianto, che funzionali, previsti dalle leggi e dai regolamenti. I titolari degli stabilimenti e laboratori, nonche' dei depositi all'ingrosso, di cui al primo comma, gia' esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono, nel termine di tre mesi dalla detta data, richiedere la prescritta autorizzazione sanitaria, anche nel caso che fossero in possesso di autorizzazioni rilasciate da altri Dicasteri in base a leggi speciali. I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 300.000.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-04-30;283~art2 · fonte del testo