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Chiunque produce, prepara, detiene, vende o pone in vendita sostanze destinate all'alimentazione, e' tenuto a fornire gratuitamente alle persone di cui all'articolo 3, i campioni delle sostanze stesse, da prelevarsi nei limiti e secondo le modalita' stabilite nel regolamento. I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 10.000 a 110.000, salvo l'esecuzione coattiva del prelievo.

Testo in vigore dal 4 giugno 1962 al 28 giugno 1997

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-04-30;283~art4 · fonte del testo