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Chiunque produce, prepara, detiene, vende o pone in vendita sostanze destinate all'alimentazione ((, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con sostanze alimentari)), e' tenuto a fornire gratuitamente alle persone di cui all'articolo 3, i campioni ((di tali sostanze, materiali e oggetti)), da prelevarsi nei limiti e secondo le modalita' stabilite nel regolamento. I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 10.000 a 110.000, salvo l'esecuzione coattiva del prelievo.

Testo in vigore dal 28 giugno 1997 al 26 marzo 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 giugno 1997

Confronto con la versione in vigore dal 4 giugno 1962 al 28 giugno 1997. 3 parole tolte, 17 parole aggiunte.

Chiunque produce, prepara, detiene, vende o pone in vendita sostanze destinate all'alimentazione, aggiunto: materiali e oggetti destinati a venire a contatto con sostanze alimentari, e' tenuto a fornire gratuitamente alle persone di cui all'articolo 3, i campioni tolto: delle sostanze stesse aggiunto: di tali sostanze, materiali e oggetti, da prelevarsi nei limiti e secondo le modalita' stabilite nel regolamento. I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 10.000 a 110.000, salvo l'esecuzione coattiva del prelievo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-04-30;283~art4 · fonte del testo