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Chiunque produce, prepara, detiene, vende o pone in vendita sostanze destinate all'alimentazione ((, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con sostanze alimentari)), e' tenuto a fornire gratuitamente alle persone di cui all'articolo 3, i campioni ((di tali sostanze, materiali e oggetti)), da prelevarsi nei limiti e secondo le modalita' stabilite nel regolamento. I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 10.000 a 110.000, salvo l'esecuzione coattiva del prelievo.
Testo in vigore dal 28 giugno 1997 al 26 marzo 2021
