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Le sostanze, il cui impiego non e' consentito nella lavorazione di alimenti e bevande, non possono essere detenute nei locali stessi di lavorazione o comunque in locali che siano in diretta comunicazione con questi. I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Testo in vigore dal 4 giugno 1962 al 12 aprile 1963

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