Con effetto dal 1° gennaio 1975 il primo comma dell'articolo 3 della legge 5 marzo 1963, n. 323, come modificato dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e' sostituito dal seguente: "Al cappellano ispettore e' attribuito un assegno annuo lordo di L. 1.008.000. Tale assegno, se il cappellano ispettore non percepisce altri emolumenti fissi a carico dello Stato, e' aumentato a L. 2.243.220".

Testo vigente dal 13 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;207~art2 · fonte su Normattiva