((Al cappellano ispettore e' attribuito un assegno annuo lordo di L. 1.008.000. Tale assegno, se il cappellano ispettore non percepisce altri emolumenti fissi a carico dello Stato, e' aumentato a L. 2.243.220)). 3 Al cappellano ispettore durante il periodo di missione, competono, in ogni caso, gli emolumenti spettanti agli impiegati statali con coefficiente di stipendio 402.
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 5 giugno 1965, n.752
1Il D.P.R. 5 giugno 1965, n.752 ha disposto (con l'art. 2) che "Il primo comma dell'art. 3 della legge 5 marzo 1968, n. 323, e' sostituito dal seguente: "Al cappellano ispettore e' attribuito un assegno annuo lordo di lire 600.000. Tale assegno, se il cappellano ispettore non percepisce altri emolumenti fissi a carico dello Stato, e' aumentato a lire 1.383.300". Lo stesso ha inoltre disposto (con l'art. 5) che la modifica ha effetto dal 1 gennaio 1965.
D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079
2Il D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079 ha disposto (con l'art. 34) che la modifica ha effetto dal 1 luglio 1970.
L. 5 maggio 1976, n. 207
3La L. 5 maggio 1976, n. 207 ha disposto (con l'art. 2) che la modifica ha effetto dal 1 gennaio 1975.
Testo vigente dal 28 maggio 1976
