Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 21 marzo 1958 al 9 ottobre 2010. 81 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Agli ufficiali nei cui riguardi il quadriennio di cessazione dal servizio permanente effettivo sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge o venga a scadere nei quattro anni successivi, la indennita' supplementare potra' essere corrisposta gradualmente, entro i termini previsti dalle disposizioni preesistenti, secondo norme che saranno stabilite con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-02-27;166~art3 · fonte del testo