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Agli ufficiali nei cui riguardi il quadriennio di cessazione dal servizio permanente effettivo sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge o venga a scadere nei quattro anni successivi, la indennita' supplementare potra' essere corrisposta gradualmente, entro i termini previsti dalle disposizioni preesistenti, secondo norme che saranno stabilite con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Testo in vigore dal 21 marzo 1958 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-02-27;166~art3 · fonte del testo