Art. 7
[1]L'articolo 123 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, e' sostituito dal seguente:
[2]Art. 123. - "Costituiscono proventi degli ufficiali giudiziari:
- 1)il diritto di cronologico;
- 2)il diritto di copia;
- 3)il diritto fisso postale;
- 4)il diritto di chiamata di causa;
- 5)il diritto di notificazione;
- 6)il diritto di redazione di verbale;
- 7)il diritto di protesto cambiario;
- 8)il diritto di vacazione;
- 9)il diritto di assistenza ad atti di ufficio del magistrato o del cancelliere".
Testo vigente dal 27 giugno 1962
