[1]L'articolo 123 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, e' sostituito dal seguente:

[2]Art. 123. - "Costituiscono proventi degli ufficiali giudiziari:

  • 1)il diritto di cronologico;
  • 2)il diritto di copia;
  • 3)il diritto fisso postale;
  • 4)il diritto di chiamata di causa;
  • 5)il diritto di notificazione;
  • 6)il diritto di redazione di verbale;
  • 7)il diritto di protesto cambiario;
  • 8)il diritto di vacazione;
  • 9)il diritto di assistenza ad atti di ufficio del magistrato o del cancelliere".

Testo vigente dal 27 giugno 1962

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1962-06-11;546~art7 · fonte su Normattiva