Art. 9
Il primo comma dell'articolo 125 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, e' sostituito dal seguente: "Per le copie di cui all'articolo 111, nonche' per le copie delle comunicazioni di cui all'articolo 136 del Codice di procedura civile, e' dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di copia nella misura di lire 20 per ogni pagina",
Testo vigente dal 27 giugno 1962
