All'articolo 2 della legge 12 aprile 1962, n. 185, recante norme per l'assistenza degli orfani dei caduti per causa di servizio, e' aggiunto il seguente comma: "Non si fa luogo all'integrazione di cui al precedente comma nei casi in cui del consiglio di amministrazione dell'ente prescelto facciano gia' parte uno o piu' rappresentanti dell'Unione nazionale mutilati per servizio".

Testo vigente dal 13 febbraio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-01-31;40~artunico · fonte del testo