Il Ministero dell'interno determina le modalita' per l'attuazione dell'assistenza di cui all'articolo 1 e, ove occorra, stipula apposita convenzione, sentita l'Unione nazionale mutilati per servizio, con idoneo ente assistenziale per lo svolgimento, sotto la propria vigilanza, di detta attivita'. In tal caso fara' parte del Consiglio di amministrazione dell'ente prescelto, per quanto attiene ai servizi di cui sopra, un membro nominato dal Ministro per l'interno, su terna proposta dall'Unione nazionale mutilati per servizio. ((Non si fa luogo all'integrazione di cui al precedente comma nei casi in cui del consiglio di amministrazione dell'ente prescelto facciano gia' parte uno o piu' rappresentanti dell'Unione nazionale mutilati per servizio)).

Testo vigente dal 28 febbraio 1968

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 febbraio 1968

Confronto con la versione in vigore dal 4 maggio 1962 al 28 febbraio 1968. 32 parole aggiunte.

… membro nominato dal Ministro per l'interno, su terna proposta dall'Unione nazionale mutilati per servizio. aggiunto: Non si fa luogo all'integrazione di cui al precedente comma nei casi in cui del consiglio di amministrazione dell'ente prescelto facciano gia' parte uno o piu' rappresentanti dell'Unione nazionale mutilati per servizio.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-04-12;185~art2 · fonte del testo