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Il primo comma dell'articolo 3 della legge 13 marzo 1958, n. 296, integrato dall'articolo 16 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, e' sostituito dal seguente: "Fanno parte del Ministero della sanita':

  • 1)la Direzione generale degli affari amministrativi e del personale;
  • 2)la Direzione generale dei servizi dell'igiene pubblica;
  • 3)la Direzione generale dei servizi di medicina sociale;
  • 4)la Direzione generale del servizio farmaceutico;
  • 5)la Direzione generale dei servizi veterinari;
  • 6)la Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione;
  • 7)la Direzione generale degli ospedali". Il numero dei posti di direttore generale previsto dal quadro I allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, quale risulta modificato dall'articolo 16 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, e' stabilito in sette unita'.

Testo in vigore dal 5 luglio 1967 al 18 agosto 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-06-20;487~art1 · fonte del testo