Art. 1
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Il primo comma dell'articolo 3 della legge 13 marzo 1958, n. 296, integrato dall'articolo 16 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, e' sostituito dal seguente: "Fanno parte del Ministero della sanita':
- 1)la Direzione generale degli affari amministrativi e del personale;
- 2)la Direzione generale dei servizi dell'igiene pubblica;
- 3)la Direzione generale dei servizi di medicina sociale;
- 4)la Direzione generale del servizio farmaceutico;
- 5)la Direzione generale dei servizi veterinari;
- 6)la Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione;
- 7)la Direzione generale degli ospedali". Il numero dei posti di direttore generale previsto dal quadro I allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, quale risulta modificato dall'articolo 16 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, e' stabilito in sette unita'. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266
1con decorrenza dal 1 gennaio 1994
Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266 ha disposto (con l'art. 10, commi 1 e 2) l'abrogazione della legge 20 giugno 1967, n. 487, con effetto dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal decreto medesimo, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994.
Testo in vigore dal 18 agosto 1993 al 24 dicembre 1996
