L'articolo 710 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 710 (Modificabilita' dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi). - Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione. Il tribunale, sentite le parti, provvede alla eventuale ammissione di mezzi istruttori e puo' delegare per l'assunzione uno dei suoi componenti. Ove il procedimento non possa essere immediatamente definito, il tribunale puo' adottare provvedimenti provvisori e puo' ulteriormente modificarne il contenuto nel corso del procedimento".

Testo vigente dal 10 agosto 1988

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 121/1994

    Questione infondata
    31 marzo 1994

    La scelta del legislatore di assoggettare al rito camerale i giudizi per la revisione dei provvedimenti conseguenti alla separazione personale dei coniugi, non viola il diritto alla tutela giurisdizionale delle parti, giacché configura - secondo la giurisprudenza della Cassazione - un procedimento contenzioso, connotato dal contraddittorio delle parti e non privo di garanzie di pubblicità, che si conclude con un provvedimento decisorio, avente natura sostanziale di sentenza e ricorribile per cassazione. Ne' appare inadeguato - atteso l'interesse delle parti alla rapida conclusione del giudizio - il termine di dieci giorni ('ex' art. 739 cod. proc. civ.) che, ad avviso del giudice 'a quò, sarebbe applicabile per l'appello nel rito camerale, in luogo dell'ordinario termine di trenta giorni stabilito dall'art. 325 cod. proc. civ.. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 24 Cost., della questione di costituzionalità dell'art. 710 cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 1, l. 29 luglio 1988 n. 331, in quanto stabilisce che nei suddetti giudizi di revisione si applica il rito camerale). - cfr. S. nn. 543/1989, 587/1989, O. n. 105/1989; nel senso che il principio di pubblicità del giudizio è derogabile in ragione della specialità delle controversie e può avere differenti modalità di attuazione, v. S. n. 235/1993; sulla garanzia della difesa tecnica nel giudizio di separazione dei coniugi, v. S. n. 151/1971. red.: L.I. rev.: S.P.

    Art. 710 c.p.c. · Art. 24 cost. · Art. 739 c.p.c. · Art. 325 c.p.c.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1988-07-29;331~art1 · fonte del testo