La scelta del legislatore di assoggettare al rito camerale i giudizi per la revisione dei provvedimenti conseguenti alla separazione personale dei coniugi, non viola il diritto alla tutela giurisdizionale delle parti, giacché configura - secondo la giurisprudenza della Cassazione - un procedimento contenzioso, connotato dal contraddittorio delle parti e non privo di garanzie di pubblicità, che si conclude con un provvedimento decisorio, avente natura sostanziale di sentenza e ricorribile per cassazione. Ne' appare inadeguato - atteso l'interesse delle parti alla rapida conclusione del giudizio - il termine di dieci giorni ('ex' art. 739 cod. proc. civ.) che, ad avviso del giudice 'a quò, sarebbe applicabile per l'appello nel rito camerale, in luogo dell'ordinario termine di trenta giorni stabilito dall'art. 325 cod. proc. civ.. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 24 Cost., della questione di costituzionalità dell'art. 710 cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 1, l. 29 luglio 1988 n. 331, in quanto stabilisce che nei suddetti giudizi di revisione si applica il rito camerale). - cfr. S. nn. 543/1989, 587/1989, O. n. 105/1989; nel senso che il principio di pubblicità del giudizio è derogabile in ragione della specialità delle controversie e può avere differenti modalità di attuazione, v. S. n. 235/1993; sulla garanzia della difesa tecnica nel giudizio di separazione dei coniugi, v. S. n. 151/1971. red.: L.I. rev.: S.P.
Art. 710 c.p.c. · Art. 24 cost. · Art. 739 c.p.c. · Art. 325 c.p.c.