Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno

Art. 1 (Allegato Intesa fra Repubblica italiana e Unione italiana delle Chiese avventiste del 7° giorno)

Allegato INTESA FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'UNIONE ITALIANA DELLE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE DEL 7° GIORNO PREAMBOLO La Repubblica italiana e l'Unione italiane delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, richiamandosi ai principi di liberta' religiosa sanciti dalla Costituzione e ai diritti di liberta' di coscienza e di religione garantiti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, e successive integrazioni e ratifiche e dai Patti internazionali relativi ai diritti economici, sociali e culturali e ai diritti civili e politici del 1966, ratificati con legge 25 ottobre 1977, n. 881, considerato che in forza dell'articolo 8, commi secondo e terzo, della Costituzione le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano, e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge, sulla base di intesa con le relative rappresentanze; ritenuto che la legislazione sui culti ammessi del 1929-1930 non sia idonea a regolare i reciproci rapporti; riconosciuta l'opportunita' di addivenire a tale intesa; convengono che la legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, della presente intesa sostituisce ad ogni effetto, nei confronti dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste, la citata legislazione sui culti ammessi. Nell'addivenire alla presente intesa, la Repubblica italiana prende atto che: L'Unione delle chiese cristiane avventiste conferma la validita' dei valori del separatismo ai quali la presente intesa si ispira; l'Unione delle Chiese cristiane avventiste, nella convinzione che l'educazione e la formazione dei fanciulli e della gioventu' sono di specifica competenza delle famiglie e delle Chiese, non richiede di svolgere nelle scuole gestite dallo Stato o da altri enti pubblici, per quanti fanno parte delle Chiese ad essa associate, l'insegnamento di catechesi o di dottrine religiose o pratiche di culto. Articolo 1. Con l'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilita' nei riguardi delle Chiese cristiane avventiste, degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono.

Testo vigente dal 2 dicembre 1988

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