Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno
Art. 2 — Modifiche all'articolo 14 della legge 22 novembre 1988, n. 516
All'articolo 14 della legge 22 novembre 1988, n. 516, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Sono riconosciuti, alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, i titoli di studio accademici in teologia e in scienze religiose, i diplomi in teologia e in cultura biblica rilasciati dall'Istituto universitario avventista, gia' Istituto avventista di cultura biblica, a studenti in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado»;
- b)il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero dell'universita' e della ricerca».
Testo vigente dal 25 maggio 2026
