All'articolo 14 della legge 22 novembre 1988, n. 516, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Sono riconosciuti, alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, i titoli di studio accademici in teologia e in scienze religiose, i diplomi in teologia e in cultura biblica rilasciati dall'Istituto universitario avventista, gia' Istituto avventista di cultura biblica, a studenti in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado»;
  • b)il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero dell'universita' e della ricerca».

Testo vigente dal 25 maggio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-05-07;92~art2 · fonte su Normattiva