Fino alla data di nomina dei vincitori dei concorsi di cui alle norme previste dall'articolo 10, e di inquadramento in ruoli o trasferimento di cui allo stesso articolo, il personale civile del Ministero della difesa-aeronautica e gli ufficiali e sottufficiali dell'aeronautica in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge presso la Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo e relativi organi periferici, sono messi a disposizione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile. Gli organici dei ruoli del personale civile del Ministero della difesa-aeronautica, con effetto dalla data con la quale saranno disposti i trasferimenti di cui alle norme previste dall'articolo 10, sono ridotti di un numero di posti pari, distintamente per ruoli e qualifiche, a quello dei posti coperti dal personale civile trasferito. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa di concerto con i Ministri per i trasporti e per l'aviazione civile e per il tesoro sara' provveduto alla determinazione della consistenza dei nuovi organici dei ruoli del personale civile del Ministero della difesa-aeronautica, in conseguenza della riduzione verificatasi nei ruoli stessi in applicazione delle norme contenute nel precedente comma.2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 24 aprile 1998, n. 202
2Il D.P.R. 24 aprile 1998, n. 202 ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera m)) che "Ai sensi dell'articolo 1, commi 13 e 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si intendono abrogate le disposizioni sotto elencate, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al precedente articolo 14: [...] m) legge 30 gennaio 1963, n. 141".
Testo vigente dal 15 luglio 1998
