Alle spese necessarie per il funzionamento dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile si provvede con gli stanziamenti recati dallo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, concernenti i servizi della Direzione generale dell'aviazione civile del traffico aereo e le spese del personale per la quota parte relativa al personale del Ministero della, difesa-aeronautica messo a disposizione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ai sensi del precedente articolo 12, fin quando detti stanziamenti e dette spese non saranno inseriti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile. Alle nuove spese di carattere generale valutate in lire 37.300.000 si provvede a carico del fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 24 aprile 1998, n. 202
2Il D.P.R. 24 aprile 1998, n. 202 ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera m)) che "Ai sensi dell'articolo 1, commi 13 e 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si intendono abrogate le disposizioni sotto elencate, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al precedente articolo 14: [...] m) legge 30 gennaio 1963, n. 141".
Testo vigente dal 15 luglio 1998
