Il Consiglio di amministrazione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, per l'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 146 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, relativamente al personale e agli uffici dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, e' composto:
- 1)del direttore generale dell'aviazione civile;
- 2)dei capi dei servizi centrali
- 3)del presidente del Consiglio superiore dell'aviazione civile;
- 4)di due rappresentanti del personale scelti dagli altri membri del Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione e' presieduto dal Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile o, per delega, dal Sottosegretario di Stato.2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 24 aprile 1998, n. 202
2Il D.P.R. 24 aprile 1998, n. 202 ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera m)) che "Ai sensi dell'articolo 1, commi 13 e 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si intendono abrogate le disposizioni sotto elencate, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al precedente articolo 14: [...] m) legge 30 gennaio 1963, n. 141".
Testo vigente dal 15 luglio 1998
