Il Consiglio di amministrazione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, per l'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 146 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, relativamente al personale e agli uffici dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, e' composto:

  • 1)del direttore generale dell'aviazione civile;
  • 2)dei capi dei servizi centrali
  • 3)del presidente del Consiglio superiore dell'aviazione civile;
  • 4)di due rappresentanti del personale scelti dagli altri membri del Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione e' presieduto dal Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile o, per delega, dal Sottosegretario di Stato.2
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 24 aprile 1998, n. 202

2

Il D.P.R. 24 aprile 1998, n. 202 ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera m)) che "Ai sensi dell'articolo 1, commi 13 e 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si intendono abrogate le disposizioni sotto elencate, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al precedente articolo 14: [...] m) legge 30 gennaio 1963, n. 141".

Testo vigente dal 15 luglio 1998

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-01-30;141~art13 · fonte su Normattiva