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Fino alla data di nomina dei vincitori dei concorsi di cui alle norme previste dall'articolo 10, e di inquadramento in ruoli o trasferimento di cui allo stesso articolo, il personale civile del Ministero della difesa-aeronautica e gli ufficiali e sottufficiali dell'aeronautica in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge presso la Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo e relativi organi periferici, sono messi a disposizione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile. Gli organici dei ruoli del personale civile del Ministero della difesa-aeronautica, con effetto dalla data con la quale saranno disposti i trasferimenti di cui alle norme previste dall'articolo 10, sono ridotti di un numero di posti pari, distintamente per ruoli e qualifiche, a quello dei posti coperti dal personale civile trasferito. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa di concerto con i Ministri per i trasporti e per l'aviazione civile e per il tesoro sara' provveduto alla determinazione della consistenza dei nuovi organici dei ruoli del personale civile del Ministero della difesa-aeronautica, in conseguenza della riduzione verificatasi nei ruoli stessi in applicazione delle norme contenute nel precedente comma.

Testo in vigore dal 7 marzo 1963 al 15 luglio 1998

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urn:nir:stato:legge:1963-01-30;141~art12 · fonte su Normattiva