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Il Consiglio di amministrazione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, per l'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 146 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, relativamente al personale e agli uffici dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, e' composto:

  • 1)del direttore generale dell'aviazione civile;
  • 2)dei capi dei servizi centrali
  • 3)del presidente del Consiglio superiore dell'aviazione civile;
  • 4)di due rappresentanti del personale scelti dagli altri membri del Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione e' presieduto dal Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile o, per delega, dal Sottosegretario di Stato.

Testo in vigore dal 7 marzo 1963 al 15 luglio 1998

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urn:nir:stato:legge:1963-01-30;141~art13 · fonte su Normattiva