Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale sul caffe' 1976
Art. 43 — Certificati di origine e di riesportazione
- 1)Tutto il caffe' esportato da un Membro e' provvisto di un certificato di origine valido. I certificati di origine sono rilasciati, in conformita' con il pertinente regolamento del Consiglio, da un organo qualificato scelto dal Membro in questione e approvato dall'organizzazione.
- 2)Qualora i contingenti siano divenuti effettivi, tutto il caffe' riesportato da un Membro e' provvisto di un certificato di riesportazione valido. I certificati di riesportazione sono rilasciati, in conformita' con il pertinente regolamento del Consiglio, da un organo qualificato scelto dal Membro in questione e approvato dall'organizzazione, e attestano che il caffe' cui essi si riferiscono e' stato importato in applicazione delle disposizioni del presente Accordo.
- 3)Il regolamento citato nel testo del presente articolo contiene disposizioni concernenti l'applicazione del regolamento stesso ai gruppi di Membri importatori che formano una unione doganale.
- 4)Il Consiglio puo' adottare un regolamento concernente la stampa, la convalida, il rilascio e l'uso dei certificati, e prendere le disposizioni necessarie per il rilascio da parte dell'organizzazione di marche per l'esportazione di caffe' dietro versamento di un diritto il cui ammontare sara' fissato dal Consiglio stesso. L'apposizione di dette marche sui certificati di origine puo' costituire uno dei mezzi prescritti per la loro convalida. Il Consiglio puo' adottare analoghe disposizioni per la convalida di altre forme di certificati e per il rilascio di altri tipi di marche di esportazione, a condizioni da stabilire.
- 5)Ciascun Membro comunica all'organizzazione il nome dell'organo governativo o non governativo da esso designato per l'adempimento delle funzioni di cui ai paragrafi 1) e 2) del presente articolo. L'organizzazione approva nominativamente la designazione di un organo non governativo dopo che il Membro interessato abbia fornito la prova che l'organo in questione e' qualificato per assumere, in conformita' ai regolamenti stabiliti in applicazione del presente Accordo, le responsabilita' che incombono al Membro, e che esso e' disposto a farlo. Il Consiglio puo' in qualsiasi momento dichiarare, con decisione motivata, di non poter piu' riconoscere un determinato organo non governativo. Il Consiglio prende, direttamente o per il tramite di un organismo mondiale di reputazione internazionale, i provvedimenti atti a consentirgli di accertare in qualsiasi momento che le diverse forme di certificati sono rilasciate e utilizzate correttamente, e di verificare i quantitativi di caffe' esportati dai singoli Membri.
- 6)Gli organi non governativi approvati nella funzione di uffici di certificazione secondo il disposto del paragrafo 5) del presente articolo, conservano i registri dei certificati rilasciati, nonche' i documenti sui quali si e' fondato il rilascio, per almeno quattro anni. Prima di essere approvati, nella funzione di uffici di certificazione secondo il disposto del paragrafo 5) del presente articolo, gli organi non governativi devono impegnarsi a tenere i registri suddetti a disposizione dell'organizzazione per eventuali ispezioni.
- 7)Se il contingentamento e' in vigore, i Membri vietano, salvo quanto e' disposto nell'articolo 44 e nei paragrafi 1) e 2) dell'articolo 45, l'importazione di qualsiasi partita di caffe' non accompagnata da un certificato valido, stabilito secondo la formula appropriata e rilasciato in conformita' del regolamento adottato dal Consiglio.
- 8)A piccoli quantitativi di caffe', nella forma che il Consiglio potra' determinare, nonche' al caffe' destinato ad essere consumato direttamente a bordo delle navi, degli aerei e di altri mezzi di trasporto internazionali, non si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 1) e 2) del presente articolo.
Testo vigente dal 24 agosto 1978
