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Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 15 febbraio 1949, n. 33, e' sostituito dal seguente: "Il limite massimo di lire 5 milioni e' elevato a lire 12 milioni, previsto come valore delle assegnazioni ai soci in regime di privilegio, da parte di societa' cooperative agricole od edilizie in possesso dei requisiti prescritti, comprese le disposizioni previste dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141".

Testo in vigore dal 30 giugno 1966 al 18 ottobre 1975

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-06-08;452~art1 · fonte del testo