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Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 15 febbraio 1949, n. 33, e' sostituito dal seguente: "Il limite massimo di lire 5 milioni e' elevato a lire 12 milioni, previsto come valore delle assegnazioni ai soci in regime di privilegio, da parte di societa' cooperative agricole od edilizie in possesso dei requisiti prescritti, comprese le disposizioni previste dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141". 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 13 agosto 1975, n. 376, convertito con modificazioni dalla L. 16 ottobre 1975, n. 492
1Il D.L. 13 agosto 1975, n. 376, convertito con modificazioni dalla L. 16 ottobre 1975, n. 492 (in G.U. 17/10/1975, n.276) ha disposto (con l'art. 7-bis) che "Il limite massimo di 12 milioni di cui alla legge 8 giugno 1966, n. 452, previsto come valore delle assegnazioni a soci in regime di privilegio, da parte di societa' agricole od edilizie in possesso dei requisiti prescritti, comprese le disposizioni previste dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, e' elevato a 25 milioni".
Testo in vigore dal 18 ottobre 1975 al 20 agosto 1978
