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Lo stanziamento annuo di L. 2.310.000.000 autorizzato dall'articolo 7 della legge 23 giugno 1970, n. 503, quale concorso dello Stato a favore degli istituti zooprofilattici sperimentali, e' elevato a lire 4.250 milioni per l'anno finanziario 1972 ed a lire 5.000 milioni a decorrere dall'anno 1973. A partire dallo stesso anno 1973, la somma di lire 5.000 milioni sara' annualmente ripartita, quanto a lire 1.000 milioni, con decreto del Ministro per la sanita' mediante assegnazione di lire 100 milioni per ogni istituto e, quanto a lire 4.000 milioni, con decreto del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per il tesoro, tenuto conto delle necessita' finanziarie degli istituti per l'assolvimento dei compiti istituzionali e della consistenza del patrimonio zootecnico esistente nel territorio di competenza.
Testo in vigore dal 17 aprile 1974 al 18 agosto 1993
