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Lo stanziamento annuo di L. 2.310.000.000 autorizzato dall'articolo 7 della legge 23 giugno 1970, n. 503, quale concorso dello Stato a favore degli istituti zooprofilattici sperimentali, e' elevato a lire 4.250 milioni per l'anno finanziario 1972 ed a lire 5.000 milioni a decorrere dall'anno 1973. A partire dallo stesso anno 1973, la somma di lire 5.000 milioni sara' annualmente ripartita, quanto a lire 1.000 milioni, con decreto del Ministro per la sanita' mediante assegnazione di lire 100 milioni per ogni istituto e, quanto a lire 4.000 milioni, con decreto del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per il tesoro, tenuto conto delle necessita' finanziarie degli istituti per l'assolvimento dei compiti istituzionali e della consistenza del patrimonio zootecnico esistente nel territorio di competenza.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D. lgs. 30 giugno 1993 n. 270
1con decorrenza dal 1 gennaio 1994
Il D. lgs. 30 giugno 1993 n. 270 ha disposto (con l'art. 10 commi 1 e 2) che "Sono abrogate le seguenti norme: articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19 e 20 della legge 23 giugno 1970, n. 503; articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 11 marzo 1974, n. 101; articoli 1, limitatamente al secondo comma, 3, 4, 8, 9, 11 e 14 della legge 23 dicembre 1975, n. 745, nonche' tutte le altre incompatibili con il presente decreto. L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994".
Testo in vigore dal 18 agosto 1993 al 24 dicembre 1996
