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Il secondo comma dell'articolo 210 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, modificato dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, e' sostituito dal seguente: "I magistrati, collocati fuori del ruolo organico a norma della presente disposizione, non possono, in ogni caso, superare il numero di cinque".

Testo in vigore dal 8 aprile 1969 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-03-17;84~art2 · fonte del testo