Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove

Art. 3 — Modifica dell'articolo 238 del codice di procedura penale

All'articolo 238 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Nei casi previsti dal comma 1, le dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'articolo 210 sono utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione";
  • b)al comma 4, dopo la cifra: "2" e' inserita la seguente: ", 2- bis" e le parole: "se le parti vi consentono" sono sostituite dalle seguenti: "solo nei confronti dell'imputato che vi consenta";
  • c)al comma 5, dopo la cifra: "2" e' inserita la seguente: ", 2- bis".

Testo vigente dal 11 agosto 1997

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1997-08-07;267~art3 · fonte su Normattiva