Art. 3 — Modifica dell'articolo 238 del codice di procedura penale
All'articolo 238 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Nei casi previsti dal comma 1, le dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'articolo 210 sono utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione";
- b)al comma 4, dopo la cifra: "2" e' inserita la seguente: ", 2- bis" e le parole: "se le parti vi consentono" sono sostituite dalle seguenti: "solo nei confronti dell'imputato che vi consenta";
- c)al comma 5, dopo la cifra: "2" e' inserita la seguente: ", 2- bis".
Testo vigente dal 11 agosto 1997
