Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 luglio 1932 al 6 dicembre 1932. Leggi il testo vigente →
[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Le disponibilita' risultanti al 1° luglio 1931, sulla somma di L. 50.000.000, stanziata con l'art. 20 del R. decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817 (convertito nella legge 25 dicembre 1928, n. 3154), potranno essere impiegate per il pagamento delle rate con scadenza entro il 30 giugno 1936, relative ai contributi d'interesse concessi alla data del 30 giugno 1931 ed a quelli che saranno eventualmente concessi sino al 30 giugno 1936. Le nuove concessioni dovranno essere limitate in guisa che l'impegno complessivo, per tutte le rate suddette, comprese quelle gia' pagate fino al 30 giugno 1931, non superi la somma di L. 50.000.000 di cui sopra, e che l'importo dei nuovi mutui non superi, per il quinquennio 1931-32 1935-36, l'importo complessivo di 300.000.000. Per gli esercizi successivi, sara' provveduto agli stanziamenti necessari per la continuazione dei pagamenti dei contributi d'interesse concessi negli esercizi dal 1928-29 al 1935-36. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 6 giugno 1932 - Anno X
[7]VITTORIO EMANUELE
[8]Mussolini - Ciano - Mosconi -
[9]Bottai. Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 15 luglio 1932 al 6 dicembre 1932
