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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]Le disponibilita' risultanti al 1° luglio 1931, sulla somma di L. 50.000.000, stanziata con l'art. 20 del R. decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817 (convertito nella legge 25 dicembre 1928, n. 3154), potranno essere impiegate per il pagamento delle rate con scadenza entro il 30 giugno 1936, relative ai contributi d'interesse concessi alla data del 30 giugno 1931 ed a quelli che saranno eventualmente concessi sino al 30 giugno 1936. Le nuove concessioni dovranno essere limitate in guisa che l'impegno complessivo, per tutte le rate suddette, comprese quelle gia' pagate fino al 30 giugno 1931, non superi la somma di L. 50.000.000 di cui sopra, e che l'importo dei nuovi mutui non superi, per il quinquennio 1931-32 1935-36, l'importo complessivo di 300.000.000. Per gli esercizi successivi, sara' provveduto agli stanziamenti necessari per la continuazione dei pagamenti dei contributi d'interesse concessi negli esercizi dal 1928-29 al 1935-36. 1 Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 6 giugno 1932 - Anno X

[7]VITTORIO EMANUELE

[8]Mussolini - Ciano - Mosconi -

[9]Bottai. Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

1

Il Regio D.L. 10 novembre 1932, n. 1534, convertito senza modificazioni dalla L. 13 aprile 1933, n. 494, ha disposto (con l'art. 2, commi 1, 2, e 3) che "A modificazione del disposto della legge 6 giugno 1932, n. 806, le disponibilita' risultanti sulla somma di lire 50.000.000, stanziata con l'art. 20 del R. decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817, possono essere impiegate per il pagamento delle rate, con scadenza entro il 30 giugno 1935, relative ai contributi d'interesse gia' concessi, compreso l'aumento derivante dall'applicazione del precedente articolo, ed a quelli che saranno eventualmente concessi sino al 30 giugno 1935. Queste ultime concessioni dovranno essere limitate in guisa che l'impegno complessivo per tutte le rate suddette, comprese quelle gia' pagate, non superi la somma di lire 50.000.000 di cui sopra e che l'importo dei nuovi mutui non superi, per il quadriennio 1931-32 - 1934-35, l'importo totale di L. 200.000.000. Per gli esercizi successivi sara' provveduto agli stanziamenti necessari per la continuazione dei pagamenti dei contributi d'interesse concessi negli esercizi dal 1928-29 al 1934-35, compreso l'aumento derivante dall'applicazione del precedente articolo".

Testo in vigore dal 6 dicembre 1932 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 dicembre 1932

Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 1932 al 6 dicembre 1932.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 10 novembre 1932, n. 1534, convertito senza modificazioni dalla L. 13 aprile 1933, n. 494, ha disposto (con l'art. 2, commi 1, 2, e 3) che "A modificazione del disposto della legge 6 giugno 1932, n. 806, le disponibilita' risultanti sulla somma di lire 50.000.000, stanziata con l'art. 20 del R. decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817, possono essere impiegate per il pagamento delle rate, con scadenza entro il 30 giugno 1935, relative ai contributi d'interesse gia' concessi, compreso l'aumento derivante dall'applicazione del precedente articolo, ed a quelli che saranno eventualmente concessi sino al 30 giugno 1935. Queste ultime concessioni dovranno essere limitate in guisa che l'impegno complessivo per tutte le rate suddette, comprese quelle gia' pagate, non superi la somma di lire 50.000.000 di cui sopra e che l'importo dei nuovi mutui non superi, per il quadriennio 1931-32 - 1934-35, l'importo totale di L. 200.000.000. Per gli esercizi successivi sara' provveduto agli stanziamenti necessari per la continuazione dei pagamenti dei contributi d'interesse concessi negli esercizi dal 1928-29 al 1934-35, compreso l'aumento derivante dall'applicazione del precedente articolo".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1932-06-06;806~art1 · fonte del testo