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L'art. 1 del R. decreto-legge 16 agosto 1929, n. 1658, concernente «Provvedimenti per il personale tecnico civile del servizio chimico militare» e' modificato come segue: «Il personale tecnico civile per il servizio chimico militare comprende:

  • a)Specialisti tecnici (gruppo A);
  • b)Capitecnici chimici (gruppo B)».

Testo in vigore dal 31 dicembre 1932 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1932-12-15;1647~art1 · fonte del testo