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L'art. 1 del R. decreto-legge 16 agosto 1929, n. 1658, concernente «Provvedimenti per il personale tecnico civile del servizio chimico militare» e' modificato come segue: «Il personale tecnico civile per il servizio chimico militare comprende:
- a)Specialisti tecnici (gruppo A);
- b)Capitecnici chimici (gruppo B)».
Testo in vigore dal 31 dicembre 1932 al 16 dicembre 2009
