Alla maggiore spesa annua presunta di L. 1.500.000, derivante dall'applicazione della presente legge, sara' fatto fronte con le somme gia' stanziate nel capitolo 68 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1950-51 e nei capitoli, corrispondenti per, gli esercizi successivi.

Testo vigente dal 18 ottobre 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-08-30;1077~art2 · fonte del testo