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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]L'art. 14 del R. decreto-legge 13 marzo 1921, n. 261, convertito nella legge 16 giugno 1927-V, n. 985, e' sostituito dal seguente:
[9]« E' istituito apposito fondo nel bilancio del Ministero dell'interno, per la concessione di elargizioni non superiori a L. 8000 alle famiglie degli ufficiali di pubblica sicurezza, degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dei Reali carabinieri e della Regia guardia di finanza, nonche' degli appartenenti al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, vittime del dovere.
[10]«Tali elargizioni possono essere effettuate anche a favore delle famiglie degli altri agenti di pubblica sicurezza di cui all'art. 18 del testo unico della legge sugli ufficiali di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 31 agosto 1907, n. 690, e degli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, vittime del dovere in conseguenza dei servizi di polizia ».
[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[12]Data a Roma, addi' 22 gennaio 1942-XX
[13]VITTORIO EMANUELE
[14]MUSSOLINI - GRANDI - DI REVEL
[15]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 23 marzo 1942 al 9 settembre 1947
