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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]Il limite di eta' previsto dall'art. 16 del R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 633, convertito con modificazioni nella legge 3 febbraio 1938-XVI, n. 114, per i sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito arruolabili nella forza in congedo della Milizia nazionale della strada, e' ridotto a 34 anni.

[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[10]Data a San Rossore, addi' 18 ottobre 1942-XX

[11]VITTORIO EMANUELE

[12]MUSSOLINI - GORLA - DI REVEL

[13]Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Testo in vigore dal 26 novembre 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1338~art1 · fonte del testo