Art. 1
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1941
Confronto con la versione in vigore dal 3 ottobre 1941 al 16 dicembre 2009. 109 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: L'art. 63 del regolamento per la Milizia nazionale della strada, emanato in applicazione della legge 8 giugno 1931-IX, n. 836, ed approvato con R. decreto 20 ottobre 1932-X, n. 1554, e' sostituito dal seguente:
tolto: «Permanenza minima nei vari gradi. - La permanenza minima in ciascun grado di ufficiale indispensabile per poter conseguire la promozione al grado superiore e' di:
tolto: 4 anni per il grado di capo manipolo (3 anni per gli ufficiali nominati nella specialita' anteriormente al 1° luglio 1941-XIX);
tolto: 6 anni per il grado di centurione (4 anni per gli ufficiali nominati nella specialita' anteriormente al 1° luglio 1941-XIX);
tolto: 3 anni per i gradi successivi».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1941-08-29;1051~art1 · fonte del testo