Dopo il primo comma dell'art. 89 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, e' aggiunto il seguente comma: "L'ufficiale giudiziario, addetto all'autorita' giudiziaria competente per il procedimento, e' autorizzato a notificare, per mezzo della posta, atti del suo ministero anche a persone residenti fuori della circoscrizione territoriale dell'autorita' stessa quando la parte ne faccia richiesta".
Testo vigente dal 16 maggio 1956
