Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 31 maggio 1956 al 16 dicembre 2010. 152 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'ufficiale giudiziario e' obbligato ad avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa, da eseguirsi fuori del comune di sua, residenza, eccetto che la parte chieda che la notificazione sia, eseguita, di persona. In quest'ultimo caso la richiesta, deve essere fatta per iscritto in calce o a margine dell'atto e firmata dallo stesso richiedente. Se questi non puo' o non sa scrivere, l'ufficiale giudiziario deve farne menzione nell'atto indicandone il motivo. L'ufficiale giudiziario, addetto all'autorita' giudiziaria competente per il procedimento, e' autorizzato a notificare, per mezzo della posta, atti del suo ministero anche a persone residenti fuori della circoscrizione territoriale dell'autorita' stessa quando la parte ne faccia richiesta. La notificazione a mezzo del servizio postale e' eseguita secondo le norme previste dal regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2393, e dal regolamento di esecuzione del Codice postale approvato con regio decreto 18 aprile 1920, n. 689.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art89 · fonte del testo