In materia civile, amministrativa e penale, l'ufficiale giudiziario puo' avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti, salvo che l'autorita' giudiziaria disponga o la parte richieda che la notificazione sia eseguita personalmente. L'ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi fuori del comune ove ha sede l'ufficio, eccetto che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona. ((Il servizio deve essere erogato da operatori postali in possesso della licenza di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e deve rispettare gli obblighi di qualita' minima stabiliti dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 4 agosto 2017, n. 124)).9

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205

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La L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 1, comma 97-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi da 97-bis a 97-quater si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che disciplina le procedure per il rilascio delle licenze di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261".

Testo vigente dal 1 gennaio 2018

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 358/2000

    Questione inammissibile
    25 luglio 2000

    Manifesta inammissibilità, per assoluta carenza di motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 20 novembre 1982 n. 890, per asserito contrasto con gli artt. 3 e 24 Costituzione, nella parte in cui non prevede che le formalità di notifica, da esso disciplinate, si applichino anche agli atti che costituiscono il presupposto di una azione giudiziaria. Precedenti: - ordinanze nn. 317/1999, 440/1999, 450/1999, 'ex plurimis', sulla necessità di una puntuale e specifica motivazione sulla rilevanza della questione nel giudizio 'a quò.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 1 Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1982-11-20;890~art1 · fonte su Normattiva