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Sui diritti erariali accertati sulle scommesse al totalizzatore e al libro, che hanno luogo nelle corse dei cavalli, e' concesso, a favore dell'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.) e per le finalita' di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 315, un abbuono del 50 per cento dei diritti medesimi per il quinquennio 1951-1955. Il pagamento all'Ente interessato dell'abbuono di cui al comma precedente, al netto dell'aggio eventualmente spettante alla Societa' italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.), verra' effettuato a cura del Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari - alla fine di ciascun trimestre.

Testo in vigore dal 16 aprile 1951 al 20 dicembre 1955

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-04-02;226~art4 · fonte del testo