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((Sui diritti erariali accettati sulle scommesse al totalizzatore e al libro, che hanno luogo nelle corse dei cavalli, e' concesso fino al 31 dicembre 1960, a favore dell'Unione nazionale incremento razze equine, (U.N.I.R.E.), e per le finalita' di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 315, un abbuono del 60 per cento dei diritti medesimi)). Il pagamento all'Ente interessato dell'abbuono di cui al comma precedente, al netto dell'aggio eventualmente spettante alla Societa' italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.), verra' effettuato a cura del Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari - alla fine di ciascun trimestre.
Testo in vigore dal 20 dicembre 1955 al 3 agosto 1961
