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Sui diritti erariali accettati sulle scommesse al totalizzatore e al libro, che hanno luogo nelle corse dei cavalli, e' concesso fino al 31 dicembre 1960, a favore dell'Unione nazionale incremento razze equine, (U.N.I.R.E.), e per le finalita' di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 315, un abbuono del 60 per cento dei diritti medesimi. 2 Il pagamento all'Ente interessato dell'abbuono di cui al comma precedente, al netto dell'aggio eventualmente spettante alla Societa' italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.), verra' effettuato a cura del Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari - alla fine di ciascun trimestre.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 1 luglio 1961, n. 567
2La L. 1 luglio 1961, n. 567 nel modificare la L. 26 novembre 1955, n. 1109 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La concessione dell'abbuono del 60 per cento stabilito in favore dell'U.N.I.R.E. (Unione nazionale incremento razze equine) dell'articolo 5 della legge 26 novembre 1955, n. 1109, sui diritti erariali accertati sulle scommesse al totalizzatore e al libro, che hanno luogo nelle corse dei cavalli, continua ad applicarsi dal 1 gennaio 1961 al 31 dicembre 1965".
Testo in vigore dal 3 agosto 1961 al 23 febbraio 1967
