Art. 2 — Organizzazione degli uffici
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La struttura in uffici ed in direzioni centrali della Direzione generale delle poste e delle telecomunicazioni e della direzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, nonche' la struttura degli organi periferici delle due Aziende, fermo restando il numero delle direzioni centrali, delle direzioni compartimentali e degli ispettorati di zona, sono determinate, anche per quanto attiene alla specificazione delle materie di competenza, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da emanarsi, sentito il consiglio di amministrazione, entro il 30 giugno 1986.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1984 al 8 novembre 1989
