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All'articolo 74 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e' aggiunto un nuovo comma del seguente tenore: "Gli istituti stessi, peraltro, dietro autorizzazione dell'Organo di vigilanza, possono acquistare immobili per importi non eccedenti la meta' degli utili di bilancio che vengono passati a riserva, con decorrenza dal bilancio in corso al momento della entrata in vigore della presente norma".

Testo in vigore dal 22 dicembre 1961 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-11-24;1306~art2 · fonte del testo