Il riscontro della gestione di ciascun Ente provinciale per il turismo e' effettuato da tre revisori dei conti, di cui uno nominato dal Ministro per il tesoro, uno dal Commissario per il turismo ed il terzo dal Consiglio dell'Ente provinciale per il turismo. I revisori compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Ente. I revisori medesimi sono nominati per un triennio e possono essere confermati.

Testo vigente dal 22 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-04;174~art13 · fonte del testo