Il Commissariato per il turismo e' autorizzato a concedere, a decorrere dall'esercizio finanziario 1958-59, nei limiti della spesa annua di lire 100 milioni, contributi una tantum a favore di enti che, senza scopo di lucro, svolgano attivita' dirette ad incrementare il movimento di forestieri od il turismo sociale o giovanile. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 31 dicembre 1961, n. 1444
1La L. 31 dicembre 1961, n. 1444 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera d)) che "A decorrere dall'esercizio finanziario 1961-1962 lo stanziamento annuo relativo al contributo dello Stato a favore: (...) d) di enti che, senza scopo di lucro, svolgano attivita', diretta ad incrementare il movimento dei forestieri ed il turismo sociale o giovanile, previsto dall'articolo 12 della legge 4 marzo 1958, n. 174, e' elevato da lire 100 milioni a lire 150 milioni".
Testo vigente dal 2 febbraio 1962
