Il Commissariato per il turismo e' autorizzato a concedere, a decorrere dall'esercizio finanziario 1958-59, nei limiti della spesa annua di lire 100 milioni, contributi una tantum a favore di enti che, senza scopo di lucro, svolgano attivita' dirette ad incrementare il movimento di forestieri od il turismo sociale o giovanile. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 31 dicembre 1961, n. 1444

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La L. 31 dicembre 1961, n. 1444 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera d)) che "A decorrere dall'esercizio finanziario 1961-1962 lo stanziamento annuo relativo al contributo dello Stato a favore: (...) d) di enti che, senza scopo di lucro, svolgano attivita', diretta ad incrementare il movimento dei forestieri ed il turismo sociale o giovanile, previsto dall'articolo 12 della legge 4 marzo 1958, n. 174, e' elevato da lire 100 milioni a lire 150 milioni".

Testo vigente dal 2 febbraio 1962

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 febbraio 1962

Confronto con la versione in vigore dal 22 marzo 1958 al 2 febbraio 1962.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 31 dicembre 1961, n. 1444

    La L. 31 dicembre 1961, n. 1444 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera d)) che "A decorrere dall'esercizio finanziario 1961-1962 lo stanziamento annuo relativo al contributo dello Stato a favore: (...) d) di enti che, senza scopo di lucro, svolgano attivita', diretta ad incrementare il movimento dei forestieri ed il turismo sociale o giovanile, previsto dall'articolo 12 della legge 4 marzo 1958, n. 174, e' elevato da lire 100 milioni a lire 150 milioni".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-04;174~art12 · fonte del testo